CONTRATTO TRASPORTO PASSEGGERI

Condizioni generali del contratto di trasporto passeggeri e bagagli – Trasporto Pubblico Locale per conto delle province di Alessandria ed Asti.

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Viaggio disciplinano il servizio di trasporto passeggeri su gomma in relazione agli ambiti territoriali delle province di Alessandria ed Asti .

STP S.r.l. – P.IVA 00169450046 con sede legale in Cuneo, Discesa Bellavista n.15/F  Tel. 0131-225810 (Sel. 1) e-mail: urp@stpalessandria.it

sito internet: www.stpalessandria.it

Le presenti condizioni costituiscono un estratto della carta della mobilità adottata dalla società STP e sono valide per tutti i servizi regolari di linea esercitati dalla società per conto delle provincie di Alessandria ed Asti.

Le Condizioni di Viaggio possono essere consultate sul sito internet www.stpalessandria.it

ART. 1 DIRITTO AL TRASPORTO E RESPONSABILITÀ DELL’AZIENDA
I passeggeri hanno diritto al trasporto secondo condizioni e tariffe contrattuali offerte dall’Azienda al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza del passeggero o luogo di stabilimento dell’impresa.
L’Azienda si impegna a trasportare la persona munita di valido titolo di viaggio sulla tratta acquistata.
In caso di violazione delle prescrizioni riguardanti gli oggetti che il passeggero porta con sé (oggetti pericolosi, materiali esplosivi o infiammabili etc.) e/o animali trasportati al seguito, di cui più in dettaglio all’articolo 8 delle presenti condizioni, l’Azienda ha il diritto di rifiutare il trasporto o prendere provvedimenti per garantire la sicurezza del trasporto e dei passeggeri trasportati.
II Passeggero ha diritto al servizio di trasporto indicato sul documento/titolo di viaggio.
L’Azienda è responsabile dell’adempimento della prestazione di trasporto, secondo le prescrizioni di legge, i termini e nei limiti fissati dalle presenti condizioni di trasporto. L’Azienda corrisponde i danni che dovessero essere causati al passeggero – dal momento della salita a bordo dell’autobus fino alla discesa – da propria responsabilità, esclusi i danni causati per negligenza del viaggiatore (vedi diritti e doveri del viaggiatore).
L’Azienda assicura il trasporto ai passeggeri salvo casi in cui si verifichino condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettono a rischio il funzionamento sicuro dei servizi a mezzo autobus.

1.1. Sciopero
In base alle disposizioni vigenti, in caso si verificasse lo sciopero nel settore dei trasporti, verranno comunque effettuati i servizi garantiti dall’Azienda che saranno tempestivamente comunicati di volta in volta agli utenti, tramite i siti aziendali, le biglietterie, e gli uffici informazioni dell’Azienda.

1.2. Privacy
I dati personali relativi ai viaggiatori verranno trattati dall’Azienda su supporto informatico e cartaceo, nel pieno rispetto del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, secondo principi di trasparenza, pertinenza e non eccedenza per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio di trasporto. Ai viaggiatori spettano i diritti ex D.Lgs 101/2018 che potranno essere esercitati rivolgendosi al numero telefonico 0131-225810 (Sel. 1), specificando all’operatore la natura della richiesta. I viaggiatori interessati possono prendere visione dell’informativa sul rispetto della privacy disponibile sul sito dell’Azienda.
Le informazioni relative ad eventuali cancellazioni o ritardi alla partenza di un servizio regolare saranno fomite ai passeggeri secondo quanto stabilito all’art. 6 delle presenti condizioni di trasporto, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta all’atto dell’acquisto del titolo di viaggio ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato. La mancata comunicazione di tali dati personali renderà impossibile adempiere agli obblighi di informazione all’utenza.

ART. 2 IL DOCUMENTO DI VIAGGIO
Il passeggero ha diritto al servizio di trasporto da parte dell’Azienda solo se in possesso di valido titolo di viaggio emesso a suo nome (abbonamento mensile – abbonamento settimanale o abbonamento 20 corse) o biglietto di corsa semplice , per la tratta, la data e l’orario di partenza indicati. I documenti di viaggio denominati abbonamenti sono nominativi e non possono essere ceduti. Non sono ammesse variazioni di località di salita e/o discesa o inversione del percorso.
I biglietti dell’Azienda sono acquistabili presso:
– le sedi aziendali
– le biglietterie convenzionate

2.1. Condizioni di utilizzo
I biglietto può essere richiesto per un singolo viaggio, o per un abbonamento.
Il titolo di viaggio riporta tutte le indicazioni necessarie per definire il contenuto del contratto di trasporto. Al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, prima di completare la transazione, se trattasi di acquisto presso le rivendite convenzionate, il passeggero è tenuto a verificare immediatamente l’esattezza dei dati in esso riportati con particolare riferimento al nominativo indicato, al prezzo corrisposto, alla tratta, alla data e all’ora di partenza, assicurandosi altresi che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul titolo di viaggio.

2.2. Validità titolo di viaggio
Il titolo di viaggio emesso ha validità esclusivamente per il periodo indicato e deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio.
Se sprovvisto di titolo di viaggio il passeggero deve richiederne l’emissione al personale di bordo senza alcun supplemento, salvo diverse disposizioni dettate dagli Enti Pubblici.
Non è valido il titolo di viaggio contraffatto, non integro o, comunque non leggibile.
Il titolo di viaggio è a tutti gli effetti un documento fiscale. Per richiedere la fattura, si consulti il punto 2.6

2.3 Rimborso del titolo di viaggio
Il rimborso del titolo di viaggio deve avvenire in orario di ufficio e deve essere effettuato recandosi di persona presso la biglietteria dove è stato acquistato.
Il diritto di richiedere il rimborso, qualora dovuto, decade se non viene esercitato entro il termine di 60 giorni dalla data di emissione del titolo di viaggio. I rimborsi saranno effettuati entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo i casi che richiedano indagini conoscitive più lunghe. Il vettore non è tenuto al rimborso della parte del biglietto non fruita a causa di impossibilità a proseguire il viaggio da parte del passeggero dovute al mancato rispetto da parte di questo delle disposizioni di legge, ovvero per causa imputabile al medesimo ovvero perché deve scendere dall’autobus per motivi personali o di salute ovvero viene fatto discendere dal personale di bordo o dall’Autorità (per molestie o ubriachezza etc).

2.4 Furto e smarrimento del titolo di viaggio
I Titoli di viaggio o gli abbonamento rubati o deteriorati non sono rimborsabili. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento del titolo di viaggio o dell’abbonamento già acquistato, il passeggero è tenuto ad acquistarne uno nuovo se vuole avvalersi ancora del servizio di trasporto.

2.5. Verifica e regolarizzazione a bordo del titolo di viaggio
II personale di bordo (conducenti, ispettori e/o soggetti esterni appositamente deputati dall’Azienda) è incaricato ad effettuare servizi di vigilanza dei beni di proprietà o in concessione, di tutela del patrimonio aziendale e dei beni in dotazione al personale di bordo nonché le ispezioni concernenti la regolarità dei titoli di viaggio.
In particolare, il personale in questione è incaricato di:
a) effettuare il controllo dei titoli di viaggio e comminare le sanzioni amministrative ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente secondo la Legge Regionale n. 16/2017 art. 123 (ex Legge Regionale 1/2000 art. 20 comma 4 – Regione Piemonte) e l’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
b) verificare la regolarità dell’esercizio: rispetto degli orari, rispetto delle fermate;
c) effettuare la vigilanza o custodia sui beni di proprietà dell’Azienda: autobus, uffici, biglietterie, depositi etc;
d) vigilanza degli autobus in sosta e controllo degli accessi a bordo;
e) controllo a bordo finalizzato a rilevare elementi di rischio per la sicurezza – bagagli abbandonati, oggetti pericolosi, ecc. – ed eventuali situazioni di criticità.
Il personale in questione è, altresì, deputato ad ogni altro controllo o servizio di vigilanza ritenuto necessario dall’Azienda, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
Il personale incaricato dall’Azienda ha potere accertativo che comprende il controllo sull’dentità delle persone quando esso è strettamente e funzionalmente collegato all’attività di vigilanza e custodia di cui sopra e conseguentemente a elevare sanzioni.

2.6. Modalità e tempistiche di pagamento sanzioni amministrative
Chiunque non dichiari la propria identità o dichiari al pubblico ufficiale la falsa identità personale incorre nell’applicazione di sanzioni previste dal codice penale.
Le sanzioni possono essere pagate:
1. direttamente al personale di controllo per un importo ridotto, senza l’aggravio delle spese di procedimento.
2. entro sette giorni lavorativi in forma ridotta presso l’URP di Alessandria, depositi di Altavilla M.to – Tortona – Acqui Terme, a mezzo bonifico bancario.
3.successivamente ed entro 60 giorni in forma ridotta con le maggiorazioni e spese di legge.
4. oltre i 60 giorni con ingiunzione o ruolo esattoriale.
La consegna del processo verbale all’atto della contestazione per i maggiorenni ha valore di notifica della violazione.
La contestazione della violazione commessa da minori o incapaci è notificata al responsabile degli stessi ai sensi delle leggi regionali e nazionali in vigore. È concessa facoltà a chi esercità la patria potestà o è tenuto alla sorveglianza di incapace, entro le 24h dal rilascio del verbale, di effettuare il pagamento in misura ridotta, senza l’aggravio delle spese di procedimento, per un importo pari ad euro 40,00. (L.R n.16 art.123 e legge 689/1981.)

2.7. Fatturazione del titolo di viaggio
II titolo di viaggio assolve la funzione dello scontrino fiscale ai sensi dell’articolo 12 legge 30.12.1991 n. 413. L’emissione della fattura può essere richiesta dal passeggero entro 24 ore dalla data di acquisto al seguente indirizzo e-mail urp@stpalessandria.it Alla richiesta va allegata la copia del titolo di viaggio. La fattura sarà inviata in formato elettronico all’indirizzo e-mail del passeggero.

ART.3 INFORMAZIONI DI VIAGGIO
L’Azienda assicura, attraverso le forme ed i mezzi disponibili , la più ampia informazione agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio e le condizioni di accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o agibilità ridotta. Le condizioni di accesso, riguardanti il viaggio e le condizioni di trasporto, comprendono anche la sintesi della legislazione nazionale e internazionale vigente e sono messe a disposizione del pubblico materialmente e in formati accessibili su espressa richiesta ovvero sul sito dell’Azienda.
Al più tardi, alla partenza del servizio gestito dall’Azienda ed acquistato dal passeggero, questi dispone delle informazioni appropriate sui diritti conferiti dalla legge. Tali informazioni comprendono dati necessari per contattare l’organismo responsabile del controllo dell’applicazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, di cui all’articolo 10 delle presenti condizioni di trasporto.

ART. 4 DIRITTI DEI PASSEGGERI CON DISABILITA’ O A MOBILITA’ RIDOTTA
L’Azienda garantisce il trasporto delle persone con disabilità o mobilità ridotta senza alcun onere aggiuntivo e, nell’offrire a questi i propri servizi, compie ogni sforzo per assicurare l’accessibilità e l’informazione. Al fine di garantire una migliore assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, l’Azienda impartisce istruzioni adeguate al proprio personale a diretto contatto con tale tipologia di viaggiatori.
Nell’accezione di «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» rientrano:
– le persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità documentata;
– le persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione;
– i non vedenti o con disabilità visive;
– i non udenti o con disabilità uditive;
– le persone con handicap mentale documentato.

4.1. Diritto al trasporto e condizioni speciali
E’ sempre ammesso il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta tranne nei seguenti casi:
a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione della UE, internazionale e nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
b) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche delle fermate ed alle stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.
Nel caso in cui l’Azienda debba constatare tali impedimenti al trasporto, ne da comunicazione alla persona con disabilità o a mobilità ridotta e, a richiesta, la informa per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Nel caso in cui non venga accettata una prenotazione ovvero emesso o altrimenti fornito un biglietto per le ragioni di cui sopra, il passeggero sarà informato su eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dal vettore.
Qualora, al verificarsi delle ragioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, l’Azienda non possa accettare il trasporto ovvero emettere la prenotazione del biglietto, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può richiede di essere accompagnata da un’altra persona di sua scelta in grado di fornirle l’assistenza richiesta e tale comunque da rendere possibile materialmente il suo accesso all’interno dell’autobus ed il suo posizionamento in condizioni di sicurezza a bordo durante il viaggio, cosicché cessino di applicarsi le ragioni ostative di cui alle lettere a) e b). In tale ipotesi, l’accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se possibile, potrà sedere accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

4.2. Accessibilità e informazione
Al fine di garantire la tutela del diritto al trasporto, l’Azienda dispone di condizioni d’accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta che si fondano sulla legislazione nazionale ed internazionale in materia di sicurezza e che sono a disposizione del pubblico (sito www.stpalessandria.it).
I passeggeri, qualora lo richiedessero, potranno ricevere tutte le informazioni generali pertinenti relative al viaggio e alle condizioni di trasporto materialmente ovvero anche in formati adeguati ed accessibili. Tali informazioni comprendono, altresì, i dati necessari per contattare l’organismo responsabile del controllo dell’applicazione delle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus, di cui all’art. 10.2.1 delle presenti condizioni di trasporto.

4.3.Condizioni di prestazione dell’assistenza

L’Azienda fornisce l’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che:
a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata all’Azienda con un preavviso di almeno trentasei ore;
b) la persona interessata si presenti al punto indicato;
i) a un’ora stabilita precedentemente dall’Azienda che non preceda di più di sessanta minuti l’orario di partenza pubblicato, a meno che Azienda e passeggero non abbiano concordato un termine più breve; qualora non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

Inoltre, le persone con disabilità o a mobilità ridotta dovranno notificare all’Azienda le esigenze specifiche per il posto a sedere al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto. In mancanza di notifica dell’esigenza di assistenza, l’Azienda compirà ogni ragionevole sforzo per assicurare che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa, in sicurezza, salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.
Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di un biglietto, che abbia notificato le proprie esigenze di assistenza venga rifiutato il permesso di salire a bordo, e all’eventuale accompagnatore qualora ne abbia diritto, l’Azienda darà la possibilità di scegliere tra:

a) il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito ·al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; e
b) tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio o l’instradamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto.

Nelle stazioni designate dal Ministero, l’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, presta gratuitamente assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta garantendo l’assistenza e le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di viaggiare in sicurezza.
A bordo dei propri autobus l’Azienda presta l’assistenza necessaria per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di ottenere le informazioni essenziali relative al viaggio in formati accessibili, qualora richieste, e salire e scendere durante le pause di un viaggio, solo se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.

4.4. Risarcimento per sedie a rotelle e attrezzature per la mobilità
In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l’Azienda provvede a risarcire il passeggero nella misura opportuna prevista dalla legge. Qualora necessario, l’Azienda compie ogni sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea e, ove possibile, aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati.

ART. 5 NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITÀ’ DEL PASSEGGERO
Il cliente è chiamato a collaborare con l’Azienda per la sicurezza del viaggio ed il miglioramento della qualità del servizio, rispettando le disposizioni in vigore per l’accesso ai mezzi e alle strutture. L’utenza che fruisce dei servizi erogati dall’Azienda è obbligata a tenere una condotta, per sé e per gli altri, improntata alle regole della buona educazione attenendosi alle nonne di condotta generale di seguito riportate.

 5.1. Obblighi di condotta generale
I passeggeri devono osservare scrupolosamente le norme emanate dalle autorità competenti nell’interesse della sicurezza propria e dei terzi e della regolarità dell’esercizio del servizio di cui fruiscono. In particolare, è fatto obbligo al passeggero di:
a) controllare preventivamente i dati indicati sul titolo di viaggio (data, orario, tariffa, località di partenza e di arrivo) e presentarsi al punto di partenza almeno 5 minuti prima dell’orario previsto;
b) durante il trasporto:
b1) osservare le prescrizioni, le avvertenze ed inviti del personale di bordo, comprese quelle che dovessero comportare impedimenti o restrizioni nell’esecuzione del trasporto, uniformandosi alle richieste e agli avvertimenti del personale di servizio. In particolare, è fatto obbligo ai passeggeri di adempiere all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza laddove previste, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, in base alle informazioni impartite dal personale di bordo e comunque fornite mediante cartelli e pittogrammi apposti a bordo dell’autobus.
b2) astenersi dal parlare a conducente, distrarre comunque il personale dalle sue mansioni, osservare un comportamento decoroso, non arrecando disturbo agli altri viaggiatori; non tenere comportamenti molesti, cantare, suonare, schiamazzare, né discorsi osceni e inappropriati;
b3) non sporgersi dai finestrini;
b4) restare seduto quando l’autobus è in movimento;
b5) non consumare alcolici o sostanze in genere che possano alterare le proprie capacità psicomotorie;
b6) fare la questua fra i viaggiatori od esercitare attività pubblicitaria e commerciale, anche a scopo benefico.
Il passeggero non è ammesso al viaggio, e nel corso del viaggio stesso può essere allontanato senza diritto al rimborso del prezzo pagato per il biglietto, nel caso in cui rappresenti pericolo per la sicurezza del servizio di trasporto secondo le condizioni prescritte dal Codice della strada. E’ vietato, in tal senso, azionare i comandi per l’apertura di emergenza delle porte o qualsiasi altro dispositivo di sicurezza se non è necessario ed in condizioni di effettivo pericolo per sé e per gli altri viaggiatori.
c) esibire al personale di controllo un documento di identità per accertare il diritto allo sconto tariffario;
d) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, sulla propria sicurezza ed incolumità e delle persone, animali e dei bagagli che siano sotto la sua custodia.

5.2. Responsabilità del passeggero per danni
Il passeggero è responsabile nei confronti dell’Azienda per i danni arrecati all’autobus, ai suoi arredi ed al personale dell’Azienda; nonché dei danni arrecati ad altri passeggeri ed alle loro cose durante il trasporto. In caso di danneggiamento doloso, l’Azienda si riserva la facoltà di sporgere denuncia a norma di legge e avanzare richiesta di risarcimento nelle competenti sedi.

5.3. Fumo
È vietato fumare a bordo dell’autobus, anche con dispositivi elettronici, sia nell’abitacolo che negli spazi chiusi (toilette, cabina, ecc.). L’inosservanza dà luogo all’applicazione di sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi delle disposizioni penali vigenti. In caso di reato, l’Azienda provvederà a segnalarlo alle Autorità giudiziarie e a fornire le generalità dei trasgressori.

ART. 6. CANCELLAZIONE O RITARDO
6.1. Diritto all’informazione
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare di linea, l’Azienda informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione e comunica l’ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile e comunque non oltre trenta minuti dopo l’ora di partenza prevista.
Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza sulla rete gestita dall’Azienda in base all’orario a causa di una cancellazione o di un ritardo, l’Azienda compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi. Ove possibile, tali informazioni sono fomite per via elettronica e nei termini di cui sopra, a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d’autobus, sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato.

6.2. Guasto dell’autobus durante il viaggio
Nel caso in cui l’autobus diventi inutilizzabile durante il viaggio, l’Azienda garantirà la continuazione del servizio con un altro veicolo dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile oppure il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso un idoneo punto di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire.

6.3. Assistenza in caso di incidente
Nel caso si verificasse un incidente che comporta l’interruzione del servizio, l’Azienda presta l’assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza prevede la possibilità di sostituire l’autobus , garantendo così la continuità del viaggio.
L’assistenza prestata in tali circostanze non costituisce riconoscimento di responsabilità da parte dell’Azienda.

ART. 7 TRASPORTO DI MINORI
L’Azienda presta particolare attenzione al trasporto sui propri servizi di passeggeri minorenni. Prima di acquistare il servizio di trasporto è necessario verificare le condizioni alle quali il minorenne è ammesso al trasporto sui servizi dell’Azienda e comunque previo adempimento delle prescrizioni di legge.

7.1 Trasporto di minori accompagnati
Il passeggero munito di biglietto o abbonamento ha la facoltà di fare viaggiare gratuitamente un bambino fino a 3 anni di età purché questo non occupi un posto a sedere, ed è tenuto alla sua sorveglianza assumendosene ogni responsabilità. Per gli obblighi relativi ai sistemi di ritenuta per bambini si consulti l’articolo 7.3.

7.2. Trasporto di minori non accompagnati
Per minori fino a 17 anni di età, deve essere rilasciata una autorizzazione scritta da parte dei genitori o tutori da allegare al titolo di viaggio. Il modulo è scaricabile nell’Area Clienti dal sito www.stpalessandria.it ovvero è possibile richiederlo telefonando al numero 0131-225810 (Sel. 1) o richiederlo presso le nostre biglietterie.
Il personale di bordo potrà richiedere al passeggero l’esibizione di un valido documento di identità.

7.3 Sistemi di ritenuta per bambini a bordo dell’autobus
I passeggeri bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati (sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3) senza necessità di adottare particolari accorgimenti e, pertanto, senza necessità dì utilizzare i dispositivi di ritenuta per bambini, anche se installati.
I passeggeri bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta per bambini (di cui l’autobus o il minibus è dotato) per i quali sia compatibile l’impiego da parte dei bambini stessi e devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini solo se di tipo omologato (art. 172, comma 6 Codice della strada), In assenza di sistema di ritenuta per bambini, devono essere utilizzate le cinture solo se compatibili con il bambino. Tale disposizione è valevole soltanto per i bambini di peso inferiore a 36 kg cosi come previsto dalla normativa comunitaria che limita l’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini a tali soggetti. In caso di inosservanza di tali prescrizioni risponde la persona tenuta alla sorveglianza del minore presente sul veicolo.
E’ fatto obbligo ai passeggeri di adempiere all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, in base alle informazioni impartite dal personale di bordo e comunque fornite mediante cartelli pittogrammi apposti a bordo dell’autobus.

ART. 8 TRASPORTO BAGAGLI
È consentito il trasporto gratuito di un collo per passeggero. Il collo può essere portato a bordo autobus solo se è posizionabile in totale sicurezza all’interno delle cappelliere dello stesso, diversamente deve essere collocato all’interno delle bagagliere. È altresì garantito dal diritto di gratuità il trasporto di borse a rotelle per la spesa e passeggini per bambini. E’ consentito il trasporto di due colli per passeggero, di dimensioni non superiori a cm. 80x45x25 e il peso approssimativo di Kg 20, pagando un biglietto ordinario per ogni collo. E’ vietato il trasporto dei colli eccedenti i limiti di peso o misura sopra indicati, salvo sci, strumenti musicali e canne da pesca, qualora l’affollamento della vettura lo consenta. E’ vietato il trasporto dei colli che presentino spigoli appuntiti o angoli taglienti o che contengono materiale infiammabile, esplosivi od acidi corrosivi, che siano sudici o maleodoranti. In vettura i colli devono essere posati sul pavimento e in modo da non ingombrare i passaggi.

8.2. Bagaglio ulteriore
È possibile accettare bagagli ulteriori solo in caso di disponibilità di spazio nella bauliera e previo pagamento a bordo di un supplemento come da tariffe in uso al personale viaggiante. È consentito il trasporto di una bicicletta (smontata in due pezzi e riposta in apposita sacca con individuazione del proprietario) solo in presenza di un solo bagaglio al seguito oltre alla bicicletta. Il trasporto della bicicletta è GRATUITO, previo accordo con il personale viaggiante sulla disponibilità dello spazio a bordo dell’autobus.

8.3. Oggetti contenuti nel bagaglio
È fatto divieto al passeggero di collocare nel bagaglio cose che possano arrecare danno quali merci o sostanze pericolose e nocive, materiale infiammabile e liquidi in genere. L’Azienda si riserva di rivalersi sul viaggiatore per eventuali danni cagionati a terzi e/o ad altri bagagli dal contenuto del suo bagaglio.
In caso di violazione di dette prescrizioni constatate al momento della partenza, l’Azienda potrà legittimamente rifiutare il trasporto.
E’ severamente vietato trasportare nel bagaglio stivato oggetti di elevato valore. L’Azienda non risponde del loro deterioramento o smarrimento, salvo ne abbia fatto consegna al vettore con apposita dichiarazione di valore.

8.4. Trasporto passeggini
A seconda del tipo di servizio, i passeggini per bambini possono essere ammessi, soltanto se rientrano nelle misure fissate per i normali bagagli (cm 140 = lunghezza+larghezza+profondità) e, se pieghevoli, che questi siano ripiegati in condizioni di sicurezza.

ART. 9 IL TRASPORTO DI ANIMALI
9.1. Gli animali ammessi a bordo
Il passeggero può portare con sé, previa prenotazione, animali domestici vivi, non pericolosi (quali cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia), eccezion fatta per i cani guida da accompagno dei passeggeri non vedenti per i quali la Legge 14 febbraio 1974, n. 37 stabilisce che il soggetto privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane-guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa. La norma sancisce, inoltre, il principio per cui “ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata”. Non è consentito il trasporto di animali nei servizi notturni.

9.2. Le condizioni di trasporto
Ad ogni viaggiatore, munito di documento di viaggio per sé e per l’animale, è concesso portare sia un cane di piccola taglia, da tenere in braccio, sia i cani da caccia o comunque i cani di dimensioni medie, purché al guinzaglio e con la museruola.

9.3. Le responsabilità
Al passeggero spetta la sorveglianza degli animali trasportati per tutta la durata del trasporto ed è responsabile in via esclusiva per qualsivoglia danno a persone e cose, provocati dal proprio animale. Non è mai consentita l’occupazione del posto a sedere riponendo sullo stesso il trasportino: il sedile resta a disposizione del solo passeggero. La persona che conduce l’animale è tenuta a risarcire i danni qualora lo stesso insudici o deteriori in altro modo l’autobus. II rilevamento, da parte del personale aziendale, del mancato rispetto di tali regole può comportare l’allontanamento dell’animale e l’interruzione del viaggio in condizioni di sicurezza.
Nel caso in cui l’animale arrechi disturbo ad altri passeggeri (per problemi di allergia, ecc.) su indicazione del personale di bordo, il passeggero, con il suo animale, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile.

9.4 Il costo del trasporto
Al trasporto di animali si applica la tariffa della tratta corrispondente al viaggio effettuato dal possessore dell’animale stesso.
Il cane guida del passeggero non vedente non è soggetto al pagamento di alcun biglietto.

ART. 10 RECLAMI
L’Azienda al fine di garantire un costante miglioramento della qualità del servizio offerto, mette a disposizione dei propri clienti gli strumenti della SEGNALAZIONE e del RECLAMO.

10.1. Segnalazione disservizi
Per segnalazione si intendono eventuali suggerimenti, osservazioni, proposte, consigli e quant’altro possa essere utile a capire le esigenze dei clienti al fine di migliorare, se possibile, i servizi offerti. La segnalazione può essere inoltrata da chiunque vi abbia interesse.
La segnalazione può essere inoltrata all’Azienda tramite i seguenti canali:
– compilando l’apposito modulo per segnalazioni, accedendo all’Area Clienti sul sito www.stpalessandria.it.
– inoltrando la segnalazione tramite posta ordinaria all’indirizzo STP S.r.l. – viale Milite Ignoto, 26/28 – 15121 Alessandria, ovvero via mail all’indirizzo urp@stpalessandria.it.
Al fine di poter eventualmente dare riscontro alle segnalazioni inoltrate, il cliente deve indicare chiaramente, oltre alle proprie generalità ed indirizzo, la segnalazione con tutti gli elementi utili. L’Azienda garantisce la riservatezza dei dati personali, così come previsto dalla normativa sulla tutela della privacy.

10.2. Reclami per violazione dei diritti del passeggero
Per reclamo si intende ogni atto con cui un cliente (oppure il legale o l’associazione di consumatori che lo rappresenta) chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’Azienda un suo comportamento o un’omissione.
L’Azienda dispone di un sistema per il trattamento dei reclami che il passeggero può presentare tramite i seguenti canali:
– compilando l’apposito modulo per reclami, accedendo all’Area Clienti sul sito www.arfea.it;
– inoltrando una mail all’indirizzo: urp@stpalessandria.it
– contattando gli uffici URP al n. 0131-225810 (Sel. 1).
Motivi di presentazione del reclamo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sui diritti dei passeggeri attengono esclusivamente:
► per i servizi regolari di linea la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km:
a) mancata emissione del biglietto
b)condizioni contrattuali o tariffe discriminatorie
c) inosservanza degli obblighi a tutela di persone con disabilità o mobilità ridotta
d) informazione al passeggero sul viaggio e sui suoi diritti
e) mancata adozione del sistema per il trattamento dei reclami
f) mancata comunicazione dell’esito definitivo del reclamo
Il reclamo può essere inoltrato all’Azienda esclusivamente dal passeggero munito di regolare titolo di viaggio – il cui codice va indicato nel reclamo medesimo – e trasmesso entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio regolare di linea.
Entro un mese dall’avvenuto ricevimento del reclamo, l’Azienda notificherà al passeggero il proprio motivato e definitivo riscontro se il reclamo è stato accolto, respinto o ancora in esame. Entro massimo tre mesi dal ricevimento del reclamo, l’Azienda fornirà al passeggero una risposta definitiva.
E’ fatta comunque salva la facoltà del passeggero di rivolgersi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, il risarcimento dei danni derivanti da perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi regolari.

Procedura per richiesta rimborso
Per accedere all’eventuale rimborso è necessario:
– presentare richiesta formale di risarcimento alla Direzione Aziendale; l’Ufficio competente provvederà ad inoltrare la pratica alla propria Compagnia Assicuratrice la quale, effettuate le necessarie valutazioni e le procedure di rimborso, provvederà direttamente al risarcimento, nelle modalità previste per legge.

10.2.1 Reclamo in seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti
Il passeggero, dopo aver presentato in prima istanza un reclamo all’Azienda, e dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione, può presentare un reclamo all’Organismo nazionale responsabile dell’applicazione della disciplina in materia di diritti dei viaggiatori in merito a presunte violazioni di quest’ultima. Per i servizi di linea di competenza locale (regionale, comunale) i reclami possono essere inoltrati anche alle sedi locali dell’Autorità che faranno da tramite con la sede nazionale.
L’Organismo in questione è l’Autorità per la regolazione dei trasporti alla quale il reclamo può essere proposto a mezzo raccomandata postale all’indirizzo di Via Nizza n.230 –10126 Torino, oppure inviando una email ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
– posta elettronica certificata (PEC) pec@pec.autorita-trasporti.it
– posta elettronica semplice reclami.bus@autorita-trasporti.it
– oppure utilizzando l’apposito accesso telematico (SiTe), disponibile sul sito web dell’Autorità.
Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.autorita-trasporti